Recupero Crediti: l’accesso all’anagrafe Tributaria ex 492 bis cpc

 Ho un credito da recuperare ma temo che il debitore si sia spogliato di tutto, l’azione legale costa, debbo rinunciare? L’incertezza sulla situazione del debitore può dissuadere anche il più tenace dei creditori dall’azione legale, la beffa di non prendere neppure spese di recupero è dietro l’angolo. Nella pratica del recupero crediti, a meno di dati positivi certi sul debitore, è buona prassi pianificare una diagnosi preventiva sulla recuperabilità. A tale scopo esistono aziende specializzate nella reportistica di recupero, dal semplice rintraccio di persone e patrimoni per arrivare, con tariffe a salire, sino precise risultanze sul patrimonio bancario. Nell’incertezza sulla “salute” economica del debitore è vietato gettare la spugna senza valutare prima il costo certo di un investimento in indagini. Se invece il recupero è già in corso e si vuole avere un quadro sulle sostanze aggredibili è possibile ricorrere ad un rimedio previsto dal codice di procedura civile. L’art. 492 bis cpc, che prevede che il creditore, già munito di titolo esecutivo e precetto, possa proporre un’istanza al presidente del tribunale affinché, verificato il diritto del creditore, autorizzi l’ufficiale giudiziario ad accedere, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di beni e crediti da sottoporre ad esecuzione. Mancando ancora le norme attuative che permettono agli ufficiali giudiziari di intervenire, in via transitoria è il creditore direttamente, con il proprio legale, una volta autorizzato dal Tribunale, ad interfacciarsi con Agenzia Entrate e gli istituti previdenziali per la richiesta delle informazioni, con tempi di risposta che variano da provincia a provincia. Inps risponde gratuitamente mentre AE richiede il pagamento di diritti in base all’esito della ricerca. Questo tipo di indagine pemetterà al creditore di avere un quadro della situazione generale delle possibilità di recupero. La presenza di un reddito aggredibile o la presenza di immobili e rendite provenienti da affitti potranno consigliare di procedere oltre in modo celere e con ottimismo. Esiti negativi potranno aiutare a valutare l’abbandono del recupero. Si tratta dunque di un valido strumento che si affianca ai rintracci privati  di conti e giacenze, e di una buona prassi per il professionista del recupero.

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