La mia società ha disdetto anticipatamente una fornitura di caffè di 5 anni, è prevista una penale, posso non pagare visto che la clausola non è stata firmata due volte? Della doppia firma nei contratti, in generale, si fa nella prassi un uso spropositato. In tanti formulari sul web e in testi redatti in modo amatoriale, in calce alle clausole si trova un “elencone” che riporta la rubrica di alcune clausole che viene sottoposto ad altra firma ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Mi sono imbattuto in contratti dove si pretendeva la doppia firma addirittura per tutte le clausole del contratto. L’erronea convinzione che la doppia firma serva sempre e che sia meglio abbondare che deficere può generare domande come quella in commento. Facciamo un minimo di chiarezza: è vero che la doppia firma è da prevedersi per le clausole vessatorie, cioè quelle che possono sbilanciare a favore di una delle parti l’equilibrio contrattuale (si pensi a limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, e le penali appunto). Ma non è vero che ogni contratto in cui manca la doppia firma sulle clausole vessatorie comporti per ciò solo l’inefficacia delle stesse. L’inefficacia si deve ravvisare nei soli casi in cui si sia davanti ad un contratto con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, quindi concluso mediante sottoscrizione di un formulario prestampato, e ciò a tutela del contraente che non le ha negoziate. Se dunque i contraenti sono due società, o anche due privati, che “contrattano” le condizioni della fornitura, magari con plurimi scambi di email, ed arrivano a condividere il testo delle clausole di un contratto, la mancanza dell’“elencone” con la doppia firma non comporta proprio nulla. Le vessatorie saranno valide. Se invece uno di contraenti predispone unilateralmente per l’accettazione e sottopone un contratto a cui si può solo aderire, la mancanza della doppia firma su una clausola limitante rende quest’ultima inefficace. Spingendosi oltre, nell’ambito dei diritti del Consumatore, ai fini della validità delle clausole vessatorie il Codice del Consumo introduce l’obbligo di specifica trattativa individuale (art. 34 comma 4 Cod. Cons.). In caso di contestazione circa la vessatorietà di alcune clausole all’impresa non sarà sufficiente produrre modulo contrattuale recante doppia firma ma dovrà anche comprovare che le clausole sono state oggetto di specifica negoziazione con il consumatore. Per casi macroscopici di vessatorietà il Codice del Consumo prevede addirittura la nullità di protezione (Art. 36 Cod. Cons.) a prescindere dal doppia firma e anche dall’avvenuta trattativa individuale.
In definitiva, per sottrazione, la doppia firma di per sé sola valida le clausole vessatorie solo quando le condizioni generali del contratto siano state predisposte mediante modulo o formulario da uno solo contraente, nei soli contratti tra professionisti o tra privati consumatori, quindi in situazione di simmetria dl tipo tra le parti in gioco. Se le condizioni sono state negoziate tra le parti la doppia firma sarà superflua. Se una delle parti è un Consumatore gli scenari, come visto, saranno ulteriormente diversi ed improntati a maggior protezione della parte debole.
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