Transazione con scrittura privata: registrazione in caso d’uso.

Sto definendo una lite con un fornitore tramite una scrittura privata di accordo, siamo obbligati a registrarla e sostenere l’imposta di registro o ha valore anche così com’è? Il valore tra le parti della scrittura privata non registrata è equiparato a quella registrata. La registrazione conferisce al documento data certa e comporta l’applicazione dell’imposta di registro per importo fisso o proporzionale a seconda dei casi. Per la legge tributaria sono sottoposti a registrazione obbligatoria entro 20 giorni (o maggior termine a seconda dei casi) tutti gli atti scritti compiuti in Italia; i contratti, anche verbali, aventi per oggetto locazioni, trasferimenti di azienda, trasferimento di proprietà o di diritti reali. Restano fuori dal campo di applicazione sostanzialmente gli altri contratti verbali. Se non si registra la scrittura, se occorrerà azionarla in un giudizio verrà tassata con sanzione (in quanto andava appunto registrata). Una soluzione per rimanere, a livello tributario, nell’ambito del consentito senza registrare esiste: il contratto risultante da scambio di corrispondenza a cui si applica la cosiddetta registrazione in caso d’uso. Originariamente pensato per non gravare i commercianti di un tempo dell’onere della registrazione (per contratti equiparabili a contratti verbali ma che, in virtù della distanza non potevano che concludersi in questo modo), con questa modalità formale prevista dall’art. 1, della Tariffa, Parte Seconda, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 si salvano capra e cavoli.
Si potrà dunque formare la transazione mediante scambio di missive ed i contraenti potranno evitare la registrazione immediata del contratto (ed i costi conseguenti), ben potendo, senza alcuna sanzione, rimandare l’incombenza alla sola necessità di dover azionare il contratto. Con la sentenza n. 19799 del 2018 la Cassazione ha ritenuto che vi sia “scambio di corrispondenza” anche quando la proposta e l’accettazione siano scambiate brevi manu di presenza tra i contraenti.

 

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*