Transazione con scrittura privata: valore dell’atto e scopo della registrazione.

Sto definendo una lite con un fornitore tramite una scrittura privata di accordo, siamo obbligati a registrarla e sostenere l’imposta di registro o ha valore anche così com’è?

 Il valore tra le parti della scrittura privata non registrata è equiparato a quella registrata. La scrittura privata è un contratto che sottoscritto dalle parti ha pieno valore e fa stato tra di esse in modo incontrovertibile. Sulla base di una scrittura privata si può ottenere un decreto ingiuntivo, anche immediatamente esecutivo, si può intervenire in una esecuzione in corso. Insomma non parliamo di un atto con efficacia diminuita solo per il fatto che potenzialmente si può redigere e perfezionare a livello “domestico”. La registrazione conferisce ha il solo scopo al documento data certa e comporta, per ciò stesso  l’applicazione dell’imposta di registro per importo fisso o proporzionale a seconda dei casi. Stesso risultato si consegue con l’autentica notarile che, in più,  certifica la provenienza del documento dalle parti firmatarie. Per la legge tributaria sono sottoposti a registrazione obbligatoria entro 20 giorni (o maggior termine a seconda dei casi) tutti gli atti scritti compiuti in Italia; i contratti, anche verbali, aventi per oggetto locazioni, trasferimenti di azienda, trasferimento di proprietà o di diritti reali. Restano fuori dal campo di applicazione sostanzialmente i contratti verbali aventi diverso oggetto rispetto a quelli prima menzionati. Se non si registra la scrittura, occorrendo azionarla in un giudizio verrà tassata con sanzione (in quanto rientrante tra gli atti soggetti a registrazione per legge). Una soluzione per rimanere, a livello tributario, nell’ambito del consentito senza registrare esiste: il contratto risultante da scambio di corrispondenza. Originariamente pensato per non gravare i commercianti di un tempo dell’onere della registrazione (per contratti equiparabili a contratti verbali ma che, in virtù della distanza non potevano che concludersi in questa particolare forma differita), con questa modalità formale prevista dall’art. 1, della Tariffa, Parte Seconda, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 si salvano capra e cavoli.
Si potrà dunque formare la transazione mediante scambio di missive ed i contraenti potranno evitare la registrazione del contratto (ed i costi conseguenti), ben potendo, senza alcuna sanzione, rimandare l’incombenza alla sola necessità di dover azionare il contratto. Con la sentenza n. 19799 del 2018 la Cassazione ha ritenuto che vi sia “scambio di corrispondenza” anche quando la proposta e l’accettazione siano scambiate brevi manu in presenza tra i contraenti. Compreso il valore della registrazione e il potere della scrittura privata, l’unico vero valore aggiunto è che la scrittura privata contenga un regolamento di interessi realmente tutelante, il consiglio è sempre quello di affidarsi ad un professionista per la redazione al fine di evitare, con una spesa controllata, spiacevoli sorprese in caso gli accordi dovessero rimanere lettera morta. 

 

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