Scrivere per recuperare il credito può sembrare scontato ma non lo è mai. Capita spesso di imbattersi in lettere di sollecito ripetitive e poco corrette sotto l’aspetto delle richieste. Talvolta si richiedono importi spropositati a titolo di spese, talvolta per timore non si richiede neppure il minimo sindacale fissato dalla legge. E’ frequente che le aziende creditrici attivino una prima istanza di recupero interna redigendo ed inviando solleciti tramite i propri uffici amministrativi. L’attività di sollecito, specie di questi tempi, rappresenta comunque un costo che va remunerato.
E’ proprio di “costi di recupero” che voglio parlare in questo post. Esiste appunto una somma minima che la legge riconosce al creditore a titolo forfettario di danno presunto, che va preteso sulla base del solo fatto dell’inadempimento del debitore nei termini previsti. Parliamo della somma di 40 Euro prevista dall’art. 6 comma II del decreto 231 del 2002 in attuazione delle direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE sulla “Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali” come modificato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012. L’articolo recita “…il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. 2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può’ comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito. Inoltre, direttamente dalla stesura della dir. 2011 n. si evincerebbe che il risarcimento in parola costituisce un “importo minimo forfetario che può cumularsi agli interessi di mora” .
Leggendo con attenzione quanto previsto dalla legge si giunge alle seguenti conclusioni:
- Quando fate scrivere dalla vostra segretaria d’azienda un sollecito potete tranquillamente “caricare” sull’importo richiesto €40,00 a titolo di costi di recupero previsti dalla legge, in aggiunta agli interessi di mora, in quanto questo importo è previsto dalla legge e non comporta alcuna prova essendo un forfait. La somma ben può rappresentare il compenso ideale del plus che la nostra impiegata è costretta ad eseguire ritardando incombenze relative al business aziendale vero e proprio
- Se invece affidate ad un legale la parte stragiudiziale tramite la classica lettera di sollecito per recupero crediti la somma richiesta a titolo di costi di recupero potrà ben essere più cospicua, in tal caso dovrà essere in linea con la parcella corrisposta al legale (quindi dimostrabile) che, a propria volta, dovrà essere proporzionata al credito in contesa.
- Se avete affidato al legare direttamente il recupero tramite decreto ingiuntivo (senza commissionargli l’attività di sollecito) richiedete che venga inserita in ricorso la richiesta di ulteriori € 40 in vostro favore in base alla detta legge.
40 euro possono sembrare un’inezia, la mole di insoluti, anche per importi piccoli, può rendere l’applicazione di questo importo forfettario interessante e, come lo spirito della legge vorrebbe, dissuasiva per i ritardatari.
Buon recupero a tutti.
buongiorno mi chiamo paolo e ho una piccola impresa artigiana di pulizie. A giugno 2019 un amministratore mi affidò la pulizia di 8 condomini, senza contratto, dandomi solo le chiavi e accordandoci per i compensi. Non mi ha mai pagato vorrei procedere legalmente per recuperare il credito di giugno, interessi e importo forfettario di euro 40. Vi pongo due quesiti: 1)in assenza di contratto scritto, quali situazioni lo sottointendono? 2) l’importo forfettario di euro 40 è unico o si applica ad oni singola fattura, ovvero euro 40×8? Grazie
Buongiorno Paolo, il credito in sofferenza viene unitariamente inteso (quindi nel suo caso la somma delle 8 fatture). Il rimborso forfettario per spese di recupero viene previsto dalla norma che recita appunto “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può’ comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.”. In parole povere se lei ha già sollecitato anche solo verbalmente il pagamento e dà mandato ad un legale per richiedere direttamente il decreto ingiuntivo può caricare € 40,00 come spese forfettarie di recupero ai sensi del detto articolo, senza dover dimostrare nulla. Se invece fa sollecitare da un legale con diffida ad adempiere (e chiaramente il compenso pagato per il sollecito sarà superiore ad € 40,00) può far richiedere in decreto ingiuntivo il rimborso il maggior compenso pagato per l’attività di sollecito curata dall’avvocato e recuperare quella. Difficilmente il Giudice concede il cumulo delle due cose (il rimborso di e 40,00 dell’art. 6 comma II del decreto 231 del 2002 + la parcella per sollecito dell’avvocato). Spero sia tutto chiaro. Saluti