Termine del mutuo personale tra amici o parenti: meglio il tardi che il mai!

Ho prestato ad un amico una somma di denaro. Nel foglio che abbiamo redatto ho chiesto che mi restituisse il denaro non appena ne avesse avuto la possibilità. Sono due anni che non si fa più vivo, rivoglio indietro il denaro, posso ottenerlo in breve tempo?

Fidarsi è bene, fidarsi con criterio è meglio. Nella redazione di uno scritto, che a tutti gli effetti tra le parti diventa un contratto di mutuo, alcuni accorgimenti possono evitare problemi se le cose precipitano. Sconsigliatissimo inserire una clausola con termine indeterminato come quella di cui al quesito. Nella detta ipotesi, di fronte ad un inadempimento, non è possibile passare direttamente al recupero del credito. Se non è fissato un termine per la restituzione, o è stabilito che il mutuatario restituirà quando potrà, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze a mente dell’art. 1817 c.c. Come evitare dunque, oltre alla delusione di venir traditi nella fiducia, la beffa di dover attendere tempi biblici per la restituzione del denaro? Il primo consiglio è quello di fissare comunque un termine, per quanto lontano, che rappresenti il tempo massimo entro il quale si vuole recuperare il prestito fatto. Meglio ancora se si stabilisce una restituzione rateale, per quanto elastica e che tenga conto dei rapporti reali tra mutuante e mutuatario. Se poi si vuole essere più precisi e tutelati (del resto prestare denaro è diverso dal donarlo) è consigliabile fissare la decadenza dal beneficio dei termini rateali al verificarsi dell’insoluto di un certo numero di rate anche non consecutive.  In tal modo, se per avventura dopo poche rate il mutuatario smette di pagare, sarà decaduto dai termini futuri (1186 c.c.) divenendo debitore immediato di un credito esigibile per l’intero residuo. Quando poi si vogliono dormire sonni ancor più tranquilli è possibile richiedere la firma a garanzia di un terzo, dopo averne verificata la capacità patrimoniale.

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