La ditta di un mio conoscente continua ad accettare dai clienti assegni postdatati da versare alla scadenza delle fatture, ma è lecito? Per quanto rischiosa e poco elegante questa antica e distorta prassi d’uso è dura a morire, specie nel settore commerciale. Di principio l’assegno è un titolo pagabile a vista, vale a dire in qualsiasi momento in favore del legittimo possessore. L’assegno è un mezzo di pagamento e non di credito come la cambiale. Ogni accordo tra le parti volto ad aggirare il detto principio, e l’assegno postdatato ne è un esempio, è nullo. Se quindi il fornitore di turno presenta il postdatato in banca per il pagamento prima della scadenza futura indicata sull’effetto questo sarà comunque pagabile nel giorno di presentazione. Nella prassi della postdatazione il creditore non ha alcuna garanzia che, versando l’assegno allo scadere del termine indicato, trovi poi la provvista sul conto del cliente. Il debitore potrebbe dolosamente lasciare vuoto il conto o entrare in crisi e non poter pagare. Dal lato del debitore, nessuno garantisce che il fornitore, in caso si entri in disaccordo, non versi prima della data indicata l’assegno provocando il protesto. In poche parole, pur non essendo più un reato, o cosa semplicemente illecita l’emissione, in sé, di un simile assegno, rappresenta un pessimo modo per garantire il rapporto obbligatorio per tutte le parti in gioco. Diviene illecito amministrativo per l’emittente solo nel caso in cui, al momento del versamento, non vi sia provvista sul conto. Il protesto (che una volta rappresentava la regola quando gli assegni erano di regola trasferibili) non è più correntemente utilizzato, in suo luogo si utilizza la dichiarazione di mancato pagamento redatta dalla banca in sede di stanza di compensazione. Ad oggi in caso un assegno sia privo di provvista la banca trattaria invita l’emittente a regolarizzare, pagando entro 60 giorni la somma indicata sull’assegno con un penale fissa del 10% nonché gli interessi legali maturati e le spese. Se l’emittente effettua il pagamento tardivo potrà evitare la revoca dell’autorizzazione ad emettere altri assegni, la segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria e le sanzioni amministrative previste. Le sanzioni amministrative irrogate ad iniziativa del Prefetto, oltre naturalmente al versamento dell’evasa imposta di bollo su cambiale, variano a seconda della gravità del fatto. Si va dalla multa di € 513,34 sino ad un massimo di e 6197,48. Altre sanzioni accessorie sono, per assegni sopra i €2.582,00 la revoca dalla possibilità di emettere assegni per un periodo da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni, a cui si aggiunge, in caso di valore superiore ad €51.645,69 dell’effetto, l’interdizione dall’esercizio della professione.
Nella pratica forense si è poi assistito, ad opera del debitore, a denunce ad hoc di furto del blocchetto degli assegni, proprio nel momento in cui questi aveva dei postdatati in giro messi all’incasso. La conseguenza è stata che il creditore ha dovuto difendersi penalmente dall’accusa di ricettazione con tutto ciò che ne comporta. Se proprio non si può fare a meno di un titolo di pagamento a termine non è meglio utilizzare la cara vecchia cambiale indicando la data desiderata e pagando in silenzio il nostro 12 per mille in bolli?
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