Ecco alcuni casi, senza pretesa di esaurire l’elenco, in cui scrivere alla controparte è necessario per legge o per buonsenso. Necessario è scrivere, non per forza con una lettera d’avvocato (se avrai deciso che i vantaggi non sono superiori ai costi), in questi casi:
- LA DENUNCIA VIZI DELLA COSA ACQUISTATA – secondo l’art. 1495 Codice Civile il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. E’ chiaro che una denuncia dei vizi che abbia valore probatorio debba essere fatta per iscritto;
- DISDETTA DELLA LOCAZIONE – Quando si è conduttori e si vuole interrompere il rapporto di locazione anzitempo per gravi motivi lo si deve fare per iscritto, salvo poi non poter resistere di fronte alla pretesa del locatore del pagamento dei canoni ulteriori rispetto al preavviso contrattuale o di legge. Altrettanto deve fare il locatore alla prima scadenza (per i motivi di legge) o a quella successiva nel rispetto del preavviso contrattuale.
- LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL’ASSICURAZIONE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE – nella quale vanno indicati i dati del danneggiato (comprensivi, in caso di danni alla persona, di età, attività lavorativa svolta e reddito), la ricostruzione della dinamica del sinistro, il luogo e gli orari in cui il veicolo può essere visionato e valutato dal perito della compagnia d’assicurazione, l’eventuale preventivo di riparazione ed il modello CAI sottoscritto dalle parti e relazione delle autorità intervenute. Se ci sono lesioni personali occorrerà allegare la prima documentazione medica (quasi sempre quella di pronto soccorso), con riserva di far pervenire quella attinente alla guarigione ed all’eventuale valutazione del danno operata dal proprio medico legale, dichiarando inoltre se si ha diritto o meno a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, ai sensi dell’articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005.
- LA LETTERA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE – Per interrompere il decorso della prescrizione il creditore della prestazione dovrà inviare un sollecito scritto dal tenore del quale risulti la volontà di ottenere l’adempimento, in tal modo il termine prescrizionale (ad esempio 10 anni per i crediti di origine contrattuale e 5 anni per i danni da fatto illecito) riprenderà a decorrere dalla data in cui il destinatario riceverà la missiva di messa in mora.
- L’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO –Entro 60 giorni, a partire dal giorno dalla ricezione della lettera di licenziamento va contestato il provvedimento con lettera stragiudiziale esponendo i motivi in fatto e diritto. In mancanza il lavoratore perde il diritto di contestare il provvedimento emesso nei suoi confronti e dunque di poter adire successivamente il Giudice del lavoro, per ottenere giustizia. Se invece la lettera di impugnazione viene regolarmente inviata, nei successivi 180 giorni sarà possibile avviare la causa con ricorso.
In questi casi, pur potendo provvedere in autonomia è buona norma rivolgersi ad un professionista nelle situazioni più complesse, quando ci sono in gioco somme o rapporti rilevanti e quanto la redazione dello scritto impone valutazioni giuridiche.
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